Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 23/05/1924 n. 827

Art. 429. Qualora una persona sola sia delegata a riscuotere gli stipendi, assegni, ed altre competenze degli impiegati addetti ad un medesimo ufficio, giusta gli

articoli 383 e 409, ultimo comma, essa deve dare quietanza sul titolo di spesa ed indicare in tutte lettere la somma effettivamente riscossa.

Art. 430. Quando i titoli di spesa siano da convertire in quietanze d'entrata od in vaglia del tesoro, non occorre la quietanza dei titolari, ma basta che sui titoli stessi sia annotata la data ed il numero delle quietanze o dei vaglia, e che tale annotazione sia autenticata col timbro d'ufficio e colla firma del tesoriere e del controllore capo per la tesoreria centrale, e del capo della sezione di tesoreria e del capo della delegazione del tesoro per le sezioni di tesoreria.

Art. 431. Per i titoli di spesa che comprendono ritenute, le quietanze dei creditori sono date per la somma netta effettivamente pagata. Se le somme delle ritenute sono da introitarsi come entrate dello Stato, vengono osservate le disposizioni del Capo XIV di questo Titolo VII.

Art. 432. Per le spese dello Stato il cui pagamento deve constare da quietanza dei creditori o dei loro rappresentanti data per atto pubblico, i ministri o i loro delegati debbono stipulare il relativo atto senza intervento degli ufficiali pagatori, e dare in pagamento come equivalenti a danaro gli ordini emessi, facendovi, ove non si tratti di assegni, annotazioni della quietanza data con l'atto stipulato ed indicando la persona che rilasci la quietanza stessa, ed alla qua- le perciò sono da pagarsi gli ordini medesimi.

Art. 433. Sino a che i titoli di spesa collettivi restano presso le tesorerie, le somme pagate in acconto non devono figurare come danaro in cassa, ma essere invece allibrate nei registri delle tesorerie stesse e computate nei loro conti sotto il titolo: pagamenti in conto titoli collettivi. I titoli di spesa sono portati a discarico dei tesorieri per la somma effettivamente pagata allora soltanto che siano stati del tutto estinti, o che sia trascorso il termine fissato pel loro pagamento, o che sia noto non essere più dovute o non potersi più pagare le quote insolute. In tali casi i titoli predetti sono definitivamente compresi nei conti dei tesorieri, e gli importi relativi sono defalcati dal conto dei collettivi.

Art. 434. Gli ufficiali pagatori sono responsabili della regolarità delle quietanze dei titoli di spesa da essi pagati.

Art. 435. I titoli di spesa pagati nei modi stabiliti dal presente regolamento producono effetto definitivo, tanto nei conti delle tesorerie quanto in quelli delle amministrazioni dello Stato, ancorché‚ dopo il pagamento sia riconosciuto che con essi furono pagate somme indebite o maggiori delle dovute. Le amministrazioni competenti curano il ricupero di tali somme ed il loro versamento nelle tesorerie. Nelle quietanze e nei conti relativi, sono riferite le indicazioni principali del titolo di spesa col quale ebbe luogo l'indebito pagamento, ed è indicato se la somma ricuperata e versata sia a conto od a saldo. Se i titoli di spesa contengono errori a pregiudizio dei creditori si provvede colla emissione di altri titoli al pagamento delle somme ancora dovute. Sezione II Norme speciali per gli assegni

Art. 436. Il pagamento degli assegni si effettua a vista agli sportelli dello stabilimento dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria sul quale gli assegni sono stati tratti, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 417, 420, 421, 423, 426, 428, 432, 434 e 435. Lo stabilimento può rifiutare il pagamento dell'assegno se non sia in possesso del tallone corrispondente.

Art. 437. Gli agenti della riscossione a cui favore siano stati girati assegni, comprendono gli assegni stessi, debitamente da loro quietanzati e muniti della indicazione “pagato” firmata dall'agente, nei versamenti che essi devono eseguire presso le sezioni di regia tesoreria, analogamente a quanto è prescritto per gli altri titoli di spesa dall'art. 235 del presente regolamento.

Art. 438. Le sezioni di tesoreria curano l'incasso degli assegni di cui all'articolo precedente presso lo stabilimento dell'istituto esistente nel capoluogo o per mezzo di esso se gli assegni sono tratti su altro stabilimento della provincia e provvedono, poi, al rilascio delle quietanze a favore degli agenti che hanno eseguito il versamento.

Art. 439. Gli assegni pagati sono dagli stabilimenti trasmessi giornalmente, insieme con i relativi talloni, alla delegazione del tesoro della rispettiva provincia, descritti in separate distinte a seconda che trattisi di assegni emessi dall'amministrazione centrale o da funzionari delegati. Tali distinte, da compilarsi in tre esemplari, debbono contenere l'indicazione del numero ordinale dell'assegno, del ministero, amministrazione od ufficio emittente e dell'ammontare. La delegazione, fatti i debiti riscontri, con gli elenchi a suo tempo pervenutile a norma degli articoli 315 e 344 riscontra la regolarità dei pagamenti ed eseguito il discarico sugli elenchi stessi, trattiene uno degli esemplari delle distinte pervenutele dagli stabilimenti e trasmette gli assegni pagati alla coesistente sezione di tesoreria insieme alle altre due copie delle distinte munite del proprio visto e della autorizzazione di rimborso. La sezione di tesoreria provvede a rimborsare gli stabilimenti in base ai risultati di dette distinte, trasmettendone, in pari tempo, una copia agli stabilimenti stessi. Gli assegni così rimborsati vengono, dalla sezione di tesoreria, annullati e perforati giusta il disposto degli artt. 322 e 423, portati in uscita e compresi poi nelle proprie contabilità. Capo VIII - Dei limiti per l'emissione e per il pagamento dei titoli di spesa. Sezione I - Ordinativi diretti.

Art. 440.

Art. 441.

Art. 442.

Art. 443.

1. Gli ordinativi diretti individuali inestinti e quelli collettivi rimasti interamente o parzialmente insoluti alla chiusura dell'esercizio, emessi sulla competenza dell'esercizio finanziario scaduto col 31 dicembre, possono essere pagati anche nel corso dell'esercizio successivo, purché‚ ne sia variata l'imputazione dalla competenza al conto dei residui a mente dell'art. 276 del presente regolamento.

2. Egualmente gli ordinativi diretti individuali e collettivi emessi nell'esercizio in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti, possono essere trasportati all'esercizio successivo, variandosene l'imputazione, ad eccezione di quelli il cui credito sia prescritto o le relative somme perenti agli effetti amministrativi ai sensi dell'art. 36 della legge 18 novembre 1923 n. 2440.

3. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale dello Stato e la tesoreria centrale dello Stato, per il tramite del controllore capo, elaborano entro il 20 gennaio una raccolta di dati informatici contenente gli estremi identificativi degli ordinativi di cui ai commi 1 e 2.

4. Ove sia noto che di taluno degli ordinativi individuali, o di quota di quelli collettivi non debba effettuarsi il pagamento, gli ordinativi stessi non vengono compresi nella raccolta, ma sono restituiti alle ragionerie competenti che ne promuovono l'annullamento o la rinnovazione per la parte dovuta.

Art. 444.

1. La raccolta di cui al comma 3 dell'art. 443 è inviata con nota di accompagnamento, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato che, dopo aver effettuato il riscontro con i propri dati, previa convalida delle ragionerie competenti, stralcia gli ordinativi da trasportare dalle scritture dell'esercizio scaduto, li inserisce in quelle del nuovo esercizio ed integra la raccolta stessa con gli estremi dell'imputazione al conto dei residui dell'esercizio in corso.

2. Effettuate le operazioni di cui al comma 1, il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato trasmette la raccolta recante l'indicazione della nuova imputazione al sistema informativo della Corte dei conti.

3. La Corte, riconosciuta nell'ambito delle proprie competenze l'esattezza della nuova imputazione, sulla base anche dei dati in suo possesso elimina dalle scritture informatiche gli ordinativi indicati nella raccolta, li trasporta in quelle dell'esercizio in corso e rinvia la raccolta stessa al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato che la restituisce, con nota di accompagnamento, all'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale dello Stato e al controllore capo della tesoreria centrale dello Stato.

4. Sulla base delle informazioni contenute nella raccolta, le sezioni di tesoreria ed il controllore centrale provvedono ad indicare la nuova imputazione su ciascun ordinativo esistente presso la tesoreria e sugli altri che man mano vengono presentati dagli agenti pagatori.

Art. 445.

1. Dal 1° gennaio e fino a che le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e la tesoreria centrale dello Stato non abbiano ricevuto la nuova imputazione, i titoli di spesa inestinti al 31 dicembre precedente possono essere pagati dai tesorieri ed inseriti nelle scritture del conto sospeso dagli ordinativi collettivi.

Art. 446.

1. Gli ordinativi diretti individuali inestinti e quelli collettivi rimasti parzialmente o interamente insoluti al 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di emissione, tanto presso i tesorieri quanto presso gli altri agenti pagatori, non debbono essere pi£ pagati ma restituiti entro il giorno 5 del seguente mese di gennaio alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e quelli della tesoreria centrale alla Direzione generale del tesoro.

2. Le sezioni di tesoreria provinciale e la Direzione generale suddetta, fatte le occorrenti annotazioni nelle loro scritture, trasmettono i titoli inestinti, descritti in elenco, alla ragioneria competente che ne procura l'annullamento nei modi stabiliti dal presente regolamento, salvo il diritto dei creditori di chiederne la rinnovazione, se ed in quanto tale diritto non sia prescritto, se- condo le disposizioni del codice civile o di leggi speciali e salvo il disposto dell'art. 36 della legge.

3. La Corte dei conti, ricevute le contabilità dei pagamenti e fatte le proprie registrazioni, trasmette i titoli di spesa non interamente estinti alle ragionerie competenti, le quali provvedono alla loro riduzione e li rinviano alla Corte dei conti per gli effetti definitivi a favore dei tesorieri.

Art. 447. Negli ultimi dieci giorni di giugno, approvato che sia lo stato di previsione della spesa pel nuovo esercizio, le amministrazioni centrali possono emettere ordinativi diretti, con imputazione all'esercizio medesimo: essi, per, non potranno essere pagati che dal 1° luglio successivo. Sezione II - Assegni ed ordini di accreditamento emessi dalle amministrazioni centrali, assegni emessi da funzionari delegati.

Art. 448.

1. Gli ordini di accreditamento concernenti spese in conto capitale, emessi sia in conto competenza dell'esercizio finanziario scaduto al 31 dicembre, sia in conto residui, possono essere trasportati, interamente o per la parte inestinta, all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato purché‚ ne sia variata l'imputazione. La richiesta dovrà pervenire alla competente tesoreria entro il 10 gennaio.

2. Dopo tale data, le tesorerie restituiranno alle rispettive amministrazioni, per il tramite delle competenti ragionerie, gli ordini di accreditamento per i quali non è stato richiesto il trasporto.

3. A detti titoli sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 443, comma 3, 444 e 445.

4. Al funzionario delegato dovrà pervenire, da parte della tesoreria, un elenco degli ordini di accreditamento trasportati con gli estremi della nuova imputazione.

5. Gli ordini di accreditamento non pi£ trasportabili, seguono la procedura di riduzione di cui all'art. 330.

6. La disposizione di cui al comma 1, non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, della legge, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio.

Art. 449. I funzionari delegati cessano col 30 giugno di emettere assegni sulle aperture di credito loro concesse durante l'esercizio. Sezione III Ordini di spese fisse.

 

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